Art. 100 bis
(Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni)
1.
Al fine di incrementare le possibilitā di accesso al credito e di promuovere la bancabilitā delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:
a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attivitā aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attivitā aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020