1. Al
comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), le parole: <<, nonché alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata secondo le vigenti disposizioni normative, per un importo pari a 50.000 euro. L'importo dovrà essere aumentato nella misura di 5.000 euro per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere>> sono soppresse.