Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e disposizioni transitorie.

Art. 4

(Norme transitorie)

1.Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione.

1 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ai procedimenti in corso e relativi ad interventi in materia di ricerca e innovazione a favore di imprese industriali continua ad applicarsi la normativa previgente.

(1)

2.I regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 1/2007