Art. 4
(Norme transitorie)
1.Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la
legge regionale 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione.
1 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo della
legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ai procedimenti in corso e relativi ad interventi in materia di ricerca e innovazione a favore di imprese industriali continua ad applicarsi la normativa previgente.
2.I regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della
legge regionale 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della
legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 1/2007