Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 7

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3/2002)

1. Il comma 25 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

<<25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica.>>.