Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 28 bis

(Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)

(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:

a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della società dell' informazione in regione, anche al fine di:

1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gestire i settori delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso internet;

2) progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l'utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;

b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici o dai cittadini, per:

1) le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l'utilizzo di strumenti di telelavoro;

2) la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;

3) la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);

4) l'accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l'uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.

2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 12/2009