﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 10 novembre 2005

      , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo 14 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 13/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo 28 bis aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 12/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo 9 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 13/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Si veda quanto disposto alla L.R. 3/2015, articoli 20, 21 e 23.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, la Regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dell'attività di ricerca, alla diffusione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica Amministrazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La politica regionale in materia di innovazione attua in particolare i principi di:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>concertazione con le parti sociali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>collaborazione con istituzioni, università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>sussidiarietà tesa al perseguimento di un'efficace logica sistemica atta a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti interessati al trasferimento di conoscenze e competenze innovative, l'uso sinergico delle risorse, la valorizzazione del potenziale di ricerca e sviluppo diffuso in regione, il perseguimento di obiettivi di complementarietà e di specializzazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>promozione della collaborazione internazionale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L'azione regionale è in particolare rivolta a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilità e di tutta la comunità regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Definizioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai fini della presente legge e, in quanto compatibili, delle discipline di settore, si intende per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>innovazione: ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>ricerca fondamentale: l'attività di ricerca che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, non direttamente connesse a obiettivi industriali o commerciali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>attività di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca applicata o industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, le definizioni corrispondenti al comma 1, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con appositi atti regolamentari.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La Giunta regionale definisce e approva, per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato Programma, che contiene obiettivi e modalità di attuazione, anche attraverso la definizione di priorità e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>sviluppo dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessità concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica Amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con l'ambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nell'utilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo, nonché dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>valorizzazione delle qualità e della migliore utilizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere l'integrazione tra università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilità, in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilità verso le imprese delle risorse umane;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunità e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il Programma è approvato previo parere della competente Commissione consiliare e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del Programma successivo.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 49, lettera a), numero 1), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 8, comma 49, lettera a), numero 2), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.</p></p><a name="art4"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 4</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 8, comma 49, lettera b), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Comitato di valutazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato di valutazione, di seguito denominato Comitato, composto da cinque esperti, scelti tra persone di comprovata esperienza scientifica o economica e caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare, che ha il compito di:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>valutare periodicamente l'attuazione del Programma di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti e in particolare l'efficacia delle azioni intraprese e dei progetti avviati e sostenuti per la realizzazione dello stesso, verificando le ricadute degli investimenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>formulare alla Giunta regionale proposte di modifica e adeguamento del Programma triennale dell'innovazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>contribuire alla misurazione del livello di competitività del sistema Friuli Venezia Giulia misurando altresì l'impatto sulla competitività delle politiche attuate ai sensi della presente legge.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario del Comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'innovazione nel settore industriale. Norma di rinvio)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli interventi in materia di ricerca e innovazione a favore delle imprese industriali sono attuati dalla Direzione centrale attività produttive secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3/2002)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il comma 25 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica.&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 47/1978)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sviluppo e promozione del commercio elettronico)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese, è autorizzata a concedere alle stesse contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui al comma 1 sono delegate alle Camere di commercio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai fini di cui al comma 1, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>assistenza alla gestione dei siti di commercio elettronico;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>promozione del sito elettronico.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 13/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Progetti di elevato impatto sistemico)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a commissionare e finanziare, sino all'intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle imprese medesime, finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica Amministrazione della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone)<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, ai seguenti soggetti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché i centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>i Centri di assistenza tecnica del terziario (CAT) autorizzati dalla Regione, che hanno la finalità di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>le società di servizi alle imprese, le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalità la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato. Norma di rinvio)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli interventi per l'innovazione a favore delle imprese artigiane sono disciplinati dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come sostituito dall'articolo 13.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 53 bis, comma 4, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i previgenti regolamenti regionali.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 bis della L.R. 12/2002.</p></p><a name="art14"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 14</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di interventi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'applicazione degli incentivi previsti dalla normativa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge, all'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), al Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), non esclude l'applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il comma 1 si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti disciplinati dalla normativa regionale richiamata.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 13/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Vedi anche quanto disposto dall'art. 43, comma 2, L. R. 13/2008</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Comitato tecnico di valutazione)<p><span style="">(3)</span><span style="">(6)</span><span style="">(10)</span><span style="">(14)</span><span style="">(15)</span><span style="">(16)</span><span style="">(17)</span><span style="">(25)</span><span style="">(26)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 7/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 7/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 3, L. R. 7/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 12/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 12/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 2, comma 22, L. R. 12/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 3 bis sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 2, comma 33, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Parole aggiunte al comma 4 da art. 51, comma 1, L. R. 3/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 19, comma 2, L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Articolo sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Parole soppresse al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Comma 8 sostituito da art. 2, comma 23, lettera b), L. R. 31/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>22 
    </strong> Comma 10 sostituito da art. 2, comma 23, lettera c), L. R. 31/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>23 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 13/2019</p><p style="text-align: justify;"><strong>24 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 13/2019</p><p style="text-align: justify;"><strong>25 
    </strong> Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 3/2021 . Il Comitato tecnico di valutazione costituito con DGR n. 1398/2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26/7/2021, come disposto al c. 2, dell'art. 90, L.R. 3/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>26 
    </strong> Articolo sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 14/2023 . Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212 continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese della filiera foresta-legno, singole o associate, degli enti locali proprietari di foreste e del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo anche a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, con regolamento di esecuzione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>2 ter. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(5)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 bis da art. 32, comma 1, L. R. 11/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 2 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 ter abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 19/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del trasporto combinato e del trasporto in generale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>nel settore della viabilità e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 bis.</span> Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione degli interventi da eseguire in via diretta o mediante delegazione amministrativa e degli interventi oggetto di contribuzione, nonché alla quantificazione delle relative risorse finanziarie.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 61, L. R. 12/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 107, L. R. 22/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 109, L. R. 22/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi regionali diretti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>Per le finalità individuate dall'articolo 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi diretti nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedure concorsuali a evidenza pubblica, nonché quelli di cui all'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 62, L. R. 12/2006</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Promozione dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, alle università, agli enti pubblici di ricerca, per la costituzione o lo sviluppo all'interno dei parchi stessi, di laboratori misti di ricerca cui partecipino imprese, consorzi o società consortili;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi e agli incubatori di impresa per la realizzazione di programmi finalizzati alla promozione, al supporto e all'avvio di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della  lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 8/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 8/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 8/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>agli oneri gestionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>alla formazione del personale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell'innovazione o del trasferimento di conoscenze.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 19/2006</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attività di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'articolo 25.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel Programma.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 6, comma 14, L. R. 22/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;</p><p style="text-align: justify;"><strong>b) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 12/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 2, lettera j), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rete regionale dell'innovazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3, la Regione promuove la costituzione di una rete regionale dell'innovazione volta a sviluppare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione e a favorire il trasferimento delle conoscenze innovative acquisite dai centri di ricerca e trasferimento tecnologico, dai centri per l'innovazione e dalle università al sistema produttivo regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula accordi quadro con le università regionali, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca e trasferimento tecnologico e i centri per l'innovazione a prevalente partecipazione pubblica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per la gestione della rete regionale dell'innovazione la Regione si avvale del supporto di un Comitato costituito da un rappresentante per ciascuna categoria dei soggetti di cui al comma 2, nonché da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Alla rete regionale dell'innovazione possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti individuati con apposito regolamento.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese a favore delle piccole e medie imprese, individuate dal comma 2, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) :<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Beneficiarie delle attività indicate al comma 1 sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, che:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 3, L. R. 13/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Tutela dei prodotti brevettati)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al fine di sostenere il comparto produttivo regionale nei confronti della concorrenza esercitata dalle imprese straniere, con particolare riguardo a quelle dei Paesi asiatici, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri per la tutela legale dei brevetti relativi a beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene gli interventi della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi come obiettivo:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonché sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connesse alla tutela dei brevetti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Programmi di promozione e diffusione dell'innovazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale sostiene e realizza direttamente, o attraverso enti pubblici di ricerca, università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aziende fieristiche, programmi e iniziative aventi come obiettivi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la promozione della cultura dell'innovazione nei confronti della comunità regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la promozione sul mercato delle attività nei campi della ricerca di base e industriale, del trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza realizzate in regione e il confronto con esperienze realizzate in altre regioni e in altri Paesi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la diffusione delle informazioni riguardanti l'attività e i risultati del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>l'attrazione di attività ad alto contenuto tecnologico.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 28 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della società dell' informazione in regione, anche al fine di:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gestire i settori delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso internet;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l'utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici o dai cittadini, per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l'utilizzo di strumenti di telelavoro;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>l'accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l'uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 12/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Distretto dell'innovazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La Regione individua uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell'innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell'economia regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il distretto dell'innovazione è costituito da un'aggregazione, anche su base territoriale, di soggetti diversi che si distingue, oltre che per l'effettiva presenza di detti soggetti in una determinata area geografica, anche per il fattivo ed efficace collegamento tra detti soggetti presenti in aree geografiche differenti, nonché per i seguenti elementi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>elevata capacità di sviluppo di attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e trasferimento tecnologico, di produzione e servizi ad alto contenuto tecnologico con elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare o delle pubbliche amministrazioni regionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>efficace sistema di relazioni interindustriali, comunque sviluppate, estese anche al sistema terziario, finanziario e della pubblica Amministrazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>capacità del sistema predisposto di attrarre, accogliere e creare imprese innovative, nonché di svolgere una funzione di incubatore del processo di innovazione territoriale a largo raggio.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>La Regione promuove l'attività dei distretti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei distretti medesimi, per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico e alla realizzazione di un efficace sistema di relazioni interindustriali nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento, anche mediante la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 41, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 21, L. R. 15/2014</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Individuazione dei distretti dell'innovazione)<p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I distretti dell'innovazione sono individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle caratteristiche di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 42, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 7, comma 43, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><a name="art31"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 31</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 7, comma 25, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><a name="art32"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 32</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 13, comma 2, lettera j), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.</p><a name="art33"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 33</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per l'allestimento e lo svolgimento di "InnovAction")</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento straordinario fino alla concorrenza di 390.000 euro al fine di consentire l'allestimento e lo svolgimento dell'evento programmato per i giorni 9-11 febbraio 2006 e denominato "InnovAction", quale fiera globale tesa a offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e finalizzata a rilanciare la competitività delle imprese della regione nel panorama internazionale, nonché a diffondere la cultura dell'innovazione evidenziando l'importanza della stessa quale valore competitivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norma transitoria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>In deroga a quanto disposto dall'articolo 32, gli interventi a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia continuano a essere disciplinati, sino al 31 dicembre 2007, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>La Giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa, detta le direttive per il passaggio al nuovo sistema.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>In deroga all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nelle more dell'attuazione della riforma della strategia d'intervento a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi entro il 30 giugno 2009, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse a favore degli interventi di cui all'articolo 32, comma 1.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 21, L. R. 12/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 49, lettera c), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Abrogazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'articolo 43 della legge regionale 2/1992;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (modificativo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 (modificativo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992).</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art 37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.360.1.1289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dall'articolo 23 sexies, comma 1, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 33, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8649 (2.1.210.3.12.32) di nuova istituzione &lt;&lt;per memoria&gt;&gt; nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 260 - Servizio n. 286 - Affari generali, amministrativi - con la denominazione "Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico".</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall'articolo 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7731 (1.1.158.2.10.25), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione &lt;&lt;Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per "InnovAction", fiera globale dell'innovazione&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> All'onere di 390.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di 11.750 euro per l'anno 2005 - corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 13.1.360.2.1338 - capitolo 8655;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di 23.250 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 - capitolo 9254;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>di 160.000 euro per l'anno 2005 - corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 12.3.360.2.88 - capitolo 7962;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>di 195.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.504 - capitolo 7999.</p></p></p></body></html>