Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 14 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo 28 bis aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 12/2009

Articolo 9 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 13/2009

Si veda quanto disposto alla L.R. 3/2015, articoli 20, 21 e 23.

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, la Regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dell'attività di ricerca, alla diffusione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica Amministrazione.

2. La politica regionale in materia di innovazione attua in particolare i principi di:

a) concertazione con le parti sociali;

b) collaborazione con istituzioni, università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione;

c) sussidiarietà tesa al perseguimento di un'efficace logica sistemica atta a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti interessati al trasferimento di conoscenze e competenze innovative, l'uso sinergico delle risorse, la valorizzazione del potenziale di ricerca e sviluppo diffuso in regione, il perseguimento di obiettivi di complementarietà e di specializzazione;

d) promozione della collaborazione internazionale.

3. L'azione regionale è in particolare rivolta a:

a) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilità e di tutta la comunità regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;

b) favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;

c) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;

d) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;

e) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione;

f) valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;

g) promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e, in quanto compatibili, delle discipline di settore, si intende per:

a) innovazione: ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;

2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;

3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;

b) ricerca fondamentale: l'attività di ricerca che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, non direttamente connesse a obiettivi industriali o commerciali;

c) ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

d) trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione;

e) attività di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca applicata o industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2. Ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, le definizioni corrispondenti al comma 1, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con appositi atti regolamentari.

Art. 3

(Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche)

1. La Giunta regionale definisce e approva, per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato Programma, che contiene obiettivi e modalità di attuazione, anche attraverso la definizione di priorità e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a:

a) sviluppo dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;

b) incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessità concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica Amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con l'ambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nell'utilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo, nonché dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

c) valorizzazione delle qualità e della migliore utilizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere l'integrazione tra università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

d) promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilità, in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilità verso le imprese delle risorse umane;

e) riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunità e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

(1)

2. Il Programma è approvato previo parere della competente Commissione consiliare e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del Programma successivo.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 49, lettera a), numero 1), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.

Comma 2 sostituito da art. 8, comma 49, lettera a), numero 2), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 49, lettera b), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.

Art. 5

(Comitato di valutazione)

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato di valutazione, di seguito denominato Comitato, composto da cinque esperti, scelti tra persone di comprovata esperienza scientifica o economica e caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare, che ha il compito di:

a) valutare periodicamente l'attuazione del Programma di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti e in particolare l'efficacia delle azioni intraprese e dei progetti avviati e sostenuti per la realizzazione dello stesso, verificando le ricadute degli investimenti;

b) formulare alla Giunta regionale proposte di modifica e adeguamento del Programma triennale dell'innovazione;

c) contribuire alla misurazione del livello di competitività del sistema Friuli Venezia Giulia misurando altresì l'impatto sulla competitività delle politiche attuate ai sensi della presente legge.

2. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato.

3. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario del Comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

4. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

Art. 6

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore industriale. Norma di rinvio)

1. Gli interventi in materia di ricerca e innovazione a favore delle imprese industriali sono attuati dalla Direzione centrale attività produttive secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche.

Art. 7

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3/2002)

1. Il comma 25 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

<<25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica.>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978)

(1)

1.

( ABROGATO )

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Note:

Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 47/1978)

(1)

1.

( ABROGATO )

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Note:

Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.

Art. 9 bis

(Sviluppo e promozione del commercio elettronico)

(1)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese, è autorizzata a concedere alle stesse contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013.

2. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui al comma 1 sono delegate alle Camere di commercio.

3. Ai fini di cui al comma 1, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

4. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;

c) assistenza alla gestione dei siti di commercio elettronico;

d) promozione del sito elettronico.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

6. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 10

(Progetti di elevato impatto sistemico)

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a commissionare e finanziare, sino all'intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle imprese medesime, finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica Amministrazione della Regione.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone)

(1)(2)

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;

b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;

c) favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;

d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, ai seguenti soggetti:

a) i centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché i centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;

b) i Centri di assistenza tecnica del terziario (CAT) autorizzati dalla Regione, che hanno la finalità di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;

c) le società di servizi alle imprese, le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalità la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009

Art. 12

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato. Norma di rinvio)

1. Gli interventi per l'innovazione a favore delle imprese artigiane sono disciplinati dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come sostituito dall'articolo 13.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002)

(1)

1.

( ABROGATO )

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 53 bis, comma 4, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i previgenti regolamenti regionali.

Note:

Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 bis della L.R. 12/2002.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.

Art. 14 bis

(Applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006)

(1)

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di interventi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'applicazione degli incentivi previsti dalla normativa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge, all'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), al Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), non esclude l'applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

(2)

2. Il comma 1 si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti disciplinati dalla normativa regionale richiamata.

Note:

Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 13/2008

Vedi anche quanto disposto dall'art. 43, comma 2, L. R. 13/2008

Art.15

(Comitato tecnico di valutazione)

(3)(6)(10)(14)(15)(16)(17)(25)(26)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.

2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:

a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;

b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;

c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese;

d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.

3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.

11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 7/2008

Comma 4 sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 7/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 3, L. R. 7/2008

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 12/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 12/2010

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 12/2010

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 3 bis sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

10  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

11  Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2012

12  Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2012

13  Parole aggiunte al comma 4 da art. 51, comma 1, L. R. 3/2015

14  Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2015

15  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 19/2015

16  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 19/2015

17  Articolo sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

18  Parole soppresse al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/2017

19  Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017

20  Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 23, lettera a), L. R. 31/2017

21  Comma 8 sostituito da art. 2, comma 23, lettera b), L. R. 31/2017

22  Comma 10 sostituito da art. 2, comma 23, lettera c), L. R. 31/2017

23  Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 13/2019

24  Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 13/2019

25  Articolo sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 3/2021 . Il Comitato tecnico di valutazione costituito con DGR n. 1398/2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26/7/2021, come disposto al c. 2, dell'art. 90, L.R. 3/2021.

26  Articolo sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 14/2023 . Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212 continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 16

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese della filiera foresta-legno, singole o associate, degli enti locali proprietari di foreste e del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;

b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo anche a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;

c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, con regolamento di esecuzione.

Art. 17

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;

d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 18

(Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(1)(3)(4)(6)

2 ter.

( ABROGATO )

(2)(5)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 32, comma 1, L. R. 11/2014

Comma 2 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

Comma 2 ter abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 19/2015

Art. 19

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)

1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del trasporto combinato e del trasporto in generale;

b) concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;

c) incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

(2)

3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:

a) nel settore della viabilità e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali;

b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.

(1)

4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

5 bis. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione degli interventi da eseguire in via diretta o mediante delegazione amministrativa e degli interventi oggetto di contribuzione, nonché alla quantificazione delle relative risorse finanziarie.

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 61, L. R. 12/2006

Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 107, L. R. 22/2007

Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 109, L. R. 22/2007

Art. 20

(Interventi regionali diretti)

1.Per le finalità individuate dall'articolo 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi diretti nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedure concorsuali a evidenza pubblica, nonché quelli di cui all'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 62, L. R. 12/2006

Art. 21

(Promozione dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante:

a) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;

b) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, alle università, agli enti pubblici di ricerca, per la costituzione o lo sviluppo all'interno dei parchi stessi, di laboratori misti di ricerca cui partecipino imprese, consorzi o società consortili;

c) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi e agli incubatori di impresa per la realizzazione di programmi finalizzati alla promozione, al supporto e all'avvio di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.

(1)(2)

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

(3)

Note:

Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 8/2010

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 8/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 8/2010

Art. 22

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare)

1. Allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:

a) agli oneri gestionali;

b) alla formazione del personale;

c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell'innovazione o del trasferimento di conoscenze.

3.Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

(1)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 19/2006

Art. 23

(Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attività di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca.

(1)

3. La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'articolo 25.

4. Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel Programma.

5. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

6. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 6, comma 14, L. R. 22/2007

Art. 24

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane)

1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:

a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;

b)

( ABROGATA )

c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;

d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;

e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;

f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.

(1)(2)

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 12/2006

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 2, lettera j), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Art. 25

(Rete regionale dell'innovazione)

1. Nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3, la Regione promuove la costituzione di una rete regionale dell'innovazione volta a sviluppare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione e a favorire il trasferimento delle conoscenze innovative acquisite dai centri di ricerca e trasferimento tecnologico, dai centri per l'innovazione e dalle università al sistema produttivo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula accordi quadro con le università regionali, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca e trasferimento tecnologico e i centri per l'innovazione a prevalente partecipazione pubblica.

3. Per la gestione della rete regionale dell'innovazione la Regione si avvale del supporto di un Comitato costituito da un rappresentante per ciascuna categoria dei soggetti di cui al comma 2, nonché da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.

4. Alla rete regionale dell'innovazione possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti individuati con apposito regolamento.

Art. 26

(Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese a favore delle piccole e medie imprese, individuate dal comma 2, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) :

a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;

b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;

c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

(1)

2. Beneficiarie delle attività indicate al comma 1 sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, che:

a) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;

b) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.

3. Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 3, L. R. 13/2009

Art. 27

(Tutela dei prodotti brevettati)

1. Al fine di sostenere il comparto produttivo regionale nei confronti della concorrenza esercitata dalle imprese straniere, con particolare riguardo a quelle dei Paesi asiatici, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri per la tutela legale dei brevetti relativi a beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio regionale.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene gli interventi della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi come obiettivo:

a) la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonché sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;

b) la compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connesse alla tutela dei brevetti.

3. Con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 28

(Programmi di promozione e diffusione dell'innovazione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene e realizza direttamente, o attraverso enti pubblici di ricerca, università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aziende fieristiche, programmi e iniziative aventi come obiettivi:

a) la promozione della cultura dell'innovazione nei confronti della comunità regionale;

b) la promozione sul mercato delle attività nei campi della ricerca di base e industriale, del trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza realizzate in regione e il confronto con esperienze realizzate in altre regioni e in altri Paesi;

c) la diffusione delle informazioni riguardanti l'attività e i risultati del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;

d) l'attrazione di attività ad alto contenuto tecnologico.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 28 bis

(Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)

(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:

a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della società dell' informazione in regione, anche al fine di:

1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gestire i settori delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso internet;

2) progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l'utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;

b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici o dai cittadini, per:

1) le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l'utilizzo di strumenti di telelavoro;

2) la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;

3) la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);

4) l'accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l'uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.

2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 12/2009

Art. 29

(Distretto dell'innovazione)

1. La Regione individua uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell'innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell'economia regionale.

2. Il distretto dell'innovazione è costituito da un'aggregazione, anche su base territoriale, di soggetti diversi che si distingue, oltre che per l'effettiva presenza di detti soggetti in una determinata area geografica, anche per il fattivo ed efficace collegamento tra detti soggetti presenti in aree geografiche differenti, nonché per i seguenti elementi:

a) elevata capacità di sviluppo di attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e trasferimento tecnologico, di produzione e servizi ad alto contenuto tecnologico con elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare o delle pubbliche amministrazioni regionali;

b) efficace sistema di relazioni interindustriali, comunque sviluppate, estese anche al sistema terziario, finanziario e della pubblica Amministrazione;

c) capacità del sistema predisposto di attrarre, accogliere e creare imprese innovative, nonché di svolgere una funzione di incubatore del processo di innovazione territoriale a largo raggio.

2 bis. La Regione promuove l'attività dei distretti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei distretti medesimi, per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico e alla realizzazione di un efficace sistema di relazioni interindustriali nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento, anche mediante la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali.

(1)(2)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 41, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 21, L. R. 15/2014

Art. 30

(Individuazione dei distretti dell'innovazione)

(2)

1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di costituzione, i criteri qualitativi, i parametri e gli indici quantitativi necessari alla configurazione del distretto e definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29, comma 2 bis.

(1)

2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene anche norme di raccordo con le strutture distrettuali già esistenti nel sistema industriale, conformandosi a criteri di economicità e di non duplicazione nell'allocazione di eventuali contributi pubblici.

3. I distretti dell'innovazione sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 42, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 43, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 7, comma 25, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 32

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 13, comma 2, lettera j), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

Art. 34

(Finanziamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per l'allestimento e lo svolgimento di "InnovAction")

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento straordinario fino alla concorrenza di 390.000 euro al fine di consentire l'allestimento e lo svolgimento dell'evento programmato per i giorni 9-11 febbraio 2006 e denominato "InnovAction", quale fiera globale tesa a offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e finalizzata a rilanciare la competitività delle imprese della regione nel panorama internazionale, nonché a diffondere la cultura dell'innovazione evidenziando l'importanza della stessa quale valore competitivo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35

(Norma transitoria)

1.In deroga a quanto disposto dall'articolo 32, gli interventi a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia continuano a essere disciplinati, sino al 31 dicembre 2007, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

2.La Giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa, detta le direttive per il passaggio al nuovo sistema.

2 bis. In deroga all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nelle more dell'attuazione della riforma della strategia d'intervento a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi entro il 30 giugno 2009, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse a favore degli interventi di cui all'articolo 32, comma 1.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 21, L. R. 12/2006

Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 49, lettera c), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.

Art. 36

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 43 della legge regionale 2/1992;

b) l'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (modificativo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992);

c) l'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 (modificativo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992).

Art 37

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.360.1.1289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Per le finalità previste dall'articolo 23 sexies, comma 1, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 33, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8649 (2.1.210.3.12.32) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 260 - Servizio n. 286 - Affari generali, amministrativi - con la denominazione "Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico".

5. Per le finalità previste dall'articolo 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7731 (1.1.158.2.10.25), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per "InnovAction", fiera globale dell'innovazione>>.

6. All'onere di 390.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

a) di 11.750 euro per l'anno 2005 - corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 13.1.360.2.1338 - capitolo 8655;

b) di 23.250 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 - capitolo 9254;

c) di 160.000 euro per l'anno 2005 - corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 12.3.360.2.88 - capitolo 7962;

d) di 195.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.504 - capitolo 7999.