Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art. 29
 (Distretto dell'innovazione)
1. La Regione individua uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell'innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell'economia regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 41, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 21, L. R. 15/2014