Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art. 28 bis
1. Per le finalitą di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessitą concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:
2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalitą di attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 3, L. R. 12/2009