Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.
Art. 24
 (Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane)
1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:
a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attivitą di sviluppo precompetitivo;
b)   ( ABROGATA )
c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;
d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che gią collaborano in attivitą di ricerca presso universitą o enti pubblici di ricerca con modalitą precarie;
e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilitą o il distacco temporaneo di personale delle universitą e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilitą in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalitą di migliorare la circolaritą della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;
f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, universitą e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalitą e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 12/2006
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 2, lettera j), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.