Art. 22
(Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare)
1. Allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati.
2.
Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:
a) agli oneri gestionali;
b) alla formazione del personale;
c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell'innovazione o del trasferimento di conoscenze.
3.Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 19/2006