Art. 20
(Interventi regionali diretti)
1.Per le finalità individuate dall'articolo 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi diretti nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedure concorsuali a evidenza pubblica, nonché quelli di cui all'
articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 62, L. R. 12/2006