(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;
c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;
d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.