Art. 16
(Interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese della filiera foresta-legno, singole o associate, degli enti locali proprietari di foreste e del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;
b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo anche a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;
c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, con regolamento di esecuzione.