Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.
Art. 9
 (Finanziamenti di opere di metanizzazione)
1. Limitatamente alle opere finanziate con la legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), i cui procedimenti contributivi non siano ancora conclusi, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 14/2002, si intende riferito all'importo totale risultante dal quadro economico delle opere stesse.