Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.
Art. 4
(Conferma di contributi concessi ai Comuni)
1. I contributi gią concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 ottobre 2005 in base all'articolo 12 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale) della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999.