Art. 26
1. Dopo la
lettera g bis) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono aggiunte le seguenti:
<<g ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attivitą di emergenza;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.>>.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico all'unitą previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.