Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile)
1. Dopo la lettera g bis) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono aggiunte le seguenti:
<<g ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attivitą di emergenza;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.>>.

2. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 le parole: <<alle lettere b) e g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle lettere b), g), g ter) e g quater)>>.
3. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 64/1986 le parole <<e dei volontari singoli di alta specializzazione>> sono soppresse.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico all'unitą previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.