Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.
Art. 18
1.
Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2003), č sostituito dal seguente:
<<2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunitā europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).>>.