Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.
Art. 10
 (Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), si applicano a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
2. I Consorzi di bonifica, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delegate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, possono indire conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.