Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

Art. 7

(Ripetizione domande)

1. Nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 140, comma 76, della legge regionale 13/1998, i successori per causa di morte, che non hanno ripetuto la domanda di contributo dei loro dante causa nei termini stabiliti dall'articolo 140, comma 73, possono presentare istanza di ripetizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.