Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

Art. 29

(Provvedimenti a favore di emigranti non proprietari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 50/1990, non si applicano ai soggetti ivi considerati qualora i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito degli alloggi assistiti da contributo intervengano a favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.