Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

Art. 18

(Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi)

1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di allestimenti museali ed espositivi negli spazi del complesso castellano, nonché per la catalogazione e il restauro del patrimonio ceramico proveniente dagli scavi archeologici.

(1)(2)

2. Per l'intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modifiche.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 con riferimento al capitolo 9476 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi ricostruzione - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi negli spazi della <<Torre Porta>> con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.

4. All'onere di 150.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 150.000 euro per l'anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze 17/REF dell'8 febbraio 2005 dall'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 193, L. R. 14/2012