Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

Art. 15

(Interventi risarcitori)

1. Le istanze di contributo presentate ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, anche in difetto della conferma ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), sono fatte salve a tutti gli effetti, nei casi in cui l'impresa esecutrice dei lavori, avendo cessato l'attività con dipendenti prima della presentazione della domanda, sia stata dichiarata fallita entro il 30 giugno 1994.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco riportati:

UPB 4.5.340.1.636 - capitolo 9421;

UPB 4.5.340.2.644 - capitolo 9555.