Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

Art. 1

(Prelazione in ambiti unitari)

1. I soggetti che esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), sulle unità immobiliari ricostruite mediante intervento pubblico in Comune di Venzone, frazione Carnia, e che hanno omesso di presentare idonea istanza di contributo, sono collocati nella seconda categoria prevista dal comma 5 bis dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977.