Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 9
 (Ulteriore assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modifiche e integrazioni, sono estese, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, alle controversie comunque promosse, nei casi di intervento pubblico di riparazione realizzato ai sensi della legge regionale 30/1977, nelle quali le Amministrazioni comunali sono state convenute in giudizio per violazione di obblighi stabiliti dal codice civile.
2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è limitata alle sole cause definite prima della data di entrata in vigore della presente legge.