Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 6
 (Sanatoria in materia di unitą produttive)
1. Non si fa luogo alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 63/1977, qualora, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'interessato, avendo ultimati i lavori assistiti da contributo nei termini utili, abbia ripreso una delle attivitą produttive in essere al 6 maggio 1976 ed abbia successivamente ceduto la medesima attivitą ad altra impresa, in difetto delle dispense e autorizzazioni prescritte dall'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977.