Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 4
 (Revoca benefici concessi per impossibilitą riassegnazione immobile)
1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 137, comma 15, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitą economiche e produttive, sanitą e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societą finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i Comuni che hanno provveduto ad anticipare risorse proprie per la ricostruzione delle unitą immobiliari su delega del beneficiario, possono procedere alla revoca dei benefici stessi ed al versamento dell'ammontare dei medesimi al Fondo di solidarietą per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia. In tal caso l'unitą immobiliare ricostruita entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune a suo tempo delegato.