Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 3
 (Assegnazione alloggi ricostruiti)
1. Ai fini dell'assegnazione di alloggi ricostruiti ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve, a tutti gli effetti, le istanze di contributo presentate da soggetti non titolari del diritto di proprietā sull'immobile demolito, ma facenti parte al 6 maggio 1976 del nucleo familiare del proprietario.
2. L'assegnazione č disposta a favore del proprietario alla data del 6 maggio 1976 del fabbricato demolito o ai suoi successori per causa di morte.