Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 28
1. Alla lettera e), del comma 5, dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993 le parole: <<gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario>> sono sostituite dalle seguenti: <<le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario>>.