Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 24
 (Revisione progettuale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), sono estese alle prestazioni di revisione progettuale svolte da professionisti singoli o associati in presenza di un incarico conferito dal Comune, la cui operatività era però subordinata all'avvenuto affidamento della direzione lavori da parte dell'Ufficio tecnico della Segreteria Generale Straordinaria, che non è stato disposto, purché le medesime siano riconosciute utili dal Comune con atto formale da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.