Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 21
 (Riapertura termini istanze di revoca provvedimenti di diniego di contributo)
1. I termini previsti dall'articolo 64 della legge regionale 40/1996 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei termini riaperti ai sensi del comma 1 le istanze di revoca possono essere presentate anche nei confronti dei provvedimenti di diniego dei contributi di cui alla legge regionale 30/1977, disposti in relazione ad interventi di ricostruzione di porzioni di edifici demolite, attuati in difformità dai criteri indicati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 025/SGS del 20 giugno 1978 ( Articolo 4, 3 comma, lettera m), della L.R. 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo l della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma), nell'ambito di un progetto di recupero statico e funzionale degli edifici medesimi.