Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 20
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, le parole: <<che i lavori siano realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati>> sono sostituite dalle seguenti: <<che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del sessanta per cento dei lavori autorizzati>>.