Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 17
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 105 della legge regionale 37/1993, come da ultimo sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea e all'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 33/1976>>.