Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 14
 (Decadenza e revoca di contributi)
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, č aggiunto in fine il seguente periodo: <<Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualitā costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.>>.