Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 13
 (Adeguamento antisismico. Ulteriori riammissioni)
1. Le domande ricadenti sotto le previsioni dell'articolo 15, comma 20, della legge regionale 13/2002, rimaste prive di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, perché non collocate in posizione utile di graduatoria a causa della mancanza del requisito dell'effettivo utilizzo in modo continuativo da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento o del locatario, alla data di presentazione della domanda di contributo, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006.
2. A tal fine i Comuni nella formazione delle graduatorie collocano le domande di cui al comma 1 tenendo conto della situazione di effettivo utilizzo alla data dell'1 gennaio 2004.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.