Art. 5
(Sanatoria di domande tardive)
1. Le domande di contributo in conto interessi o in annualitā costanti, anche in forma capitalizzata, per la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici del 1976, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 50, secondo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, oltre i termini indicati dall'articolo 15, commi 7 e 8, della
legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono considerate utili agli effetti contributivi a condizione che alla medesima data sia stata perfezionata la relativa pratica con l'acquisizione dell'atto unilaterale d'obbligo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 č sufficiente che la domanda sia stata presentata, prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso il Comune che fa da tramite per il suo inoltro alla Regione.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unitā previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9515 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.