1. Le disposizioni di cui all'
articolo 40, comma 1, della legge regionale 50/1990, non si applicano ai soggetti ivi considerati qualora i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito degli alloggi assistiti da contributo intervengano a favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela entro il quarto grado o di affinitą entro il secondo grado.