Art. 27
(Termini esecuzione lavori)
1. Gli interventi assistiti dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, soggetti dalla vigente legislazione in materia edilizia alla presentazione della denuncia di inizio attivitą, non incorrono nella decadenza dal contributo per il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori, qualora gli interessati comunque eseguano le opere previste dal progetto entro il termine di nove anni decorrente dalla data di presentazione del primo atto abilitativo, anche in presenza di pił denunce di inizio attivitą.