1. Le disposizioni di cui all'
articolo 72, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), sono estese alle prestazioni di revisione progettuale svolte da professionisti singoli o associati in presenza di un incarico conferito dal Comune, la cui operatività era però subordinata all'avvenuto affidamento della direzione lavori da parte dell'Ufficio tecnico della Segreteria Generale Straordinaria, che non è stato disposto, purché le medesime siano riconosciute utili dal Comune con atto formale da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.