Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012
Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
Art. 22
(Utilizzo economie)
1.
Al
comma 73 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
(Legge finanziaria 2003), come da ultimo modificato dall'
articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2005
, le parole: <<30 giugno 2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2005>>.