Art. 16
(Interpretazione autentica)
2. I provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in difformità al disposto di cui all'
articolo 6, comma 60, della legge regionale 3/2002, come interpretato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'
articolo 30 della legge regionale 30/1977, sono riconosciuti sulla differenza tra l'importo di progetto ammesso a contributo ed il contributo in conto capitale concesso.