Art. 14
(Decadenza e revoca di contributi)
1. Al
comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, č aggiunto in fine il seguente periodo: <<Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualitā costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.>>.
2. Le somme dovute a seguito dei provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'
articolo 39, comma 1, della legge regionale 50/1990 sono rideterminate, anche d'ufficio, alla luce delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo.