(Adeguamento antisismico. Ammissibilitą)
1. Gli interventi ai sensi della
legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti gli edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che prevedano, per ragioni di pubblico interesse imposte dall'Amministrazione comunale, la parziale demolizione e l'arretramento dell'edificio, sono ammissibili a contributo anche se le trasformazioni dell'edificio eccedono la necessitą di adeguamento antisismico ed alterano l'originale volumetria e distribuzione degli spazi.