<<4 bis. In caso di vendita e assegnazione giudiziali dell'immobile, il soggetto assegnatario subentra sia nei procedimenti non ancora definiti, sia nei ratei di contributo non ancora riscossi.>>.
2. I provvedimenti di subingresso eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformitā alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4 bis, della legge regionale 30/1988, come aggiunto dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.