Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Accertamento dei requisiti)

1. La Provincia effettua le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione secondo le modalità e i termini di cui al comma 2.

2. Le imprese autorizzate sono tenute, entro il 31 marzo di ogni anno, a fornire alla Provincia che ha rilasciato la relativa autorizzazione specifiche dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , e successive modifiche, relative al permanere dei requisiti e delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata entro trenta giorni dall'evento, pena la sospensione dell'autorizzazione rilasciata, fino ad avvenuta regolarizzazione. Le variazioni attinenti al personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), verificatesi per un periodo massimo di trenta giorni non costituiscono motivo di temporanea sospensione dell'autorizzazione.