Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, viene rilasciata previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, alla quale devono essere allegati il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche, concernenti:

a) la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio provinciale di riferimento;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche, in materia di professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. L'idoneità finanziaria può essere comprovata dalla presentazione di adeguata attestazione bancaria, nonché dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del fatturato relativo al settore di cui alla presente legge;

c) il numero degli autobus già presenti nel parco mezzi da adibirsi al servizio di noleggio con la specificazione della data della prima immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo, della percentuale di autobus adeguati per l'handicap e della tipologia di attrezzature di cui all'articolo 4, lettera b). Tale dotazione può comprendere autobus in proprietà, in usufrutto, in locazione finanziaria o in vendita con patto di riservato dominio. Può essere altresì proposto l'impegno all'acquisto di un determinato numero e tipologia di mezzi da comprovarsi ai sensi del comma 5;

d) l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio di cui all'articolo 9 ovvero eventuale elencazione di quelli ammissibili ai sensi della legge 218/2003;

e) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 6 della legge 218/2003, e successive modifiche;

f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus;

g) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. La presente lettera si applica solo alle aziende che effettuano anche servizi di linea ai sensi dei contratti di servizio di cui alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23.

(2)

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un elenco nominativo del personale conducente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

(1)

3. Per le imprese esercenti sia l'attività di noleggio che di trasporto pubblico locale l'elenco nominativo del personale conducente di cui al comma 2 può comprendere l'intero organico dell'impresa.

4. L'autorizzazione contiene l'esplicita prescrizione del divieto di utilizzo di autobus in difformità al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

5. Le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus comunicano alla Provincia competente, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

6. Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare alla Provincia competente l'eventuale ottenimento della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, entro 30 giorni dal rilascio della licenza stessa.

7. Copia conforme dell'autorizzazione e del documento comprovante la posizione lavorativa del conducente deve essere conservata a bordo di ogni autobus.

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2005

Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 23/2007