Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 13

(Sospensione o revoca dell'autorizzazione)

1. La Provincia sospende l'autorizzazione secondo le seguenti modalità:

a) in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 12, nonché degli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992, qualora vengano contestate quattro infrazioni nel corso di un anno, da determinarsi in relazione alla data del rilascio dell'autorizzazione stessa, ad un'impresa che abbia fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci;

b) da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nonché a quelle disciplinate dagli articoli 6 e 7 della legge 218/2003, e successive modifiche, e a quelle di cui agli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992;

c) da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d);

d) qualora l'impresa commetta, indipendentemente dal numero degli autobus in servizio, almeno due infrazioni gravi, come determinate al comma 2, la sospensione è determinata da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera b) e da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera c).

2. Sono da intendersi gravi le sanzioni conseguenti, rispettivamente, all'effettuazione del servizio in assenza di autorizzazione, con veicoli non revisionati, con veicoli non muniti di cronotachigrafo, non rispondenti alle disposizioni concernenti i conducenti di cui all'articolo 6 della legge 218/2003, e successive modifiche, e la mancata compilazione del documento fiscale di cui all'articolo 17.

3. La Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

4. La Provincia procede altresì alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 395/2000, e successive modifiche, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti ivi indicati, nonché in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g).

5. I provvedimenti di revoca assunti dalla Provincia territorialmente competente sono comunicati entro quindici giorni dalla loro adozione all'Amministrazione regionale ai fini della corretta tenuta del registro regionale delle imprese di cui all'articolo 15, nonché della conseguente segnalazione alle altre Regioni.

6. La revoca dell'autorizzazione comporta per la Provincia il divieto di rilasciare per un anno, a partire dalla data di revoca, una nuova autorizzazione.