Art. 2
(Attribuzione delle funzioni)
1. La Regione esercita funzioni di regolamentazione e vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e istituisce e detiene il registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus di cui all'articolo 15.
2. Sono trasferite alle Province le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, al controllo sulle imprese esercenti tale attività, nonché all'accertamento, alla contestazione, alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti previsti dalla presente legge.