Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disciplina dell'attivitā di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 14
 (Comunicazioni conseguenti all'applicazione delle sanzioni)
1. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 218/2003, e successive modifiche, l'autoritā territorialmente competente all'applicazione di sanzioni previste per violazioni a disposizioni concernenti l'attivitā di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente č tenuta a segnalare i comportamenti sanzionati all'autoritā che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio al fine dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.